Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R
Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014
Art. 5
- Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata
1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di proprietà privata di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), che rispondono alle seguenti condizioni:
a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale;
b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni.
2. Ai fini dell’inserimento nella banca della terra, il proprietario presenta istanza all’Ente indicando:
a) la descrizione dei beni;
b) i dati catastali identificativi dei beni;
c) il periodo di disponibilità;
d) il valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni esproprio provinciali in base al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
e) canone di affitto minimo richiesto.
3. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui al comma 2 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 , al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.
4. L’istanza di cui al comma 2 è trasmessa all’Ente tramite posta elettronica certificata. La modulistica per la presentazione dell’istanza è approvata con decreto del direttore ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.
5. L’Ente valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al comma 2 e, se necessario, richiede integrazioni. L’Ente comunica al proprietario l’esito della procedura e, qualora positivo, indica altresì la data di pubblicazione sul sito della banca della terra.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.