Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) e in particolare l’articolo 5;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 settembre 2012;
Visto il parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2013;
Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 26 novembre 2013;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 139;
Considerato quanto segue:
1. l’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, è prevista dall’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) che rinvia ad un apposito regolamento regionale la disciplina delle norme tecniche per il censimento dei terreni abbandonati o incolti, il procedimento per il censimento e per l’inserimento dei terreni censiti nella banca della terra di cui all’articolo 3 della l.r. 80/2012 , nonché le procedure per la rimessa a coltura di tali terreni;
2. la l.r. 80/2012 definisce terreni abbandonati o incolti quei terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni; al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni concernenti l’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, è necessario dettare norme tecniche per la definizione del concetto di uso produttivo;
3. in attuazione delle definizioni contenute nell’articolo 5 della l.r. 80/2012 e sulla base dei principi di cui alla

4. per semplificare le attività dei comuni nello svolgimento del censimento dei terreni abbandonati o incolti si prevede che tali attività vengano svolte tramite la valutazione dei dati risultanti nel sistema informativo e georeferenziato dell’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), che contiene informazioni sulla conduzione delle particelle agricole, quali la tipologia di coltivazione, la presenza di aiuti e/o premi. L’utilizzo del sistema di ARTEA consente infatti, ai comuni di effettuare direttamente una prima ricognizione dei terreni, limitando così le attività di sopralluogo, con conseguente riduzione dei tempi e costi a carico della pubblica amministrazione;
5. gli adempimenti procedurali a carico dei comuni sono previsti tenendo conto della necessità di coinvolgere i proprietari dei terreni e le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative al fine di prevenire possibili contenziosi;
6. il contenuto minimo dei piani di sviluppo dei terreni abbandonati o incolti è stabilito con l’obiettivo di assicurare che la rimessa a coltura dei terreni, risponda ad effettivi obbiettivi di ripristino produttivo coerenti anche con la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi;
7. per garantire che la determinazione del canone dovuto dagli assegnatari ai proprietari dei terreni risponda ad esigenze di oggettività ed equità, è previsto che la determinazione del canone sia parametrato con riferimento al valore agricolo medio determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri;
8. ai fini della riassegnazione dei terreni che a seguito dell’attività di controllo risultino non coltivati in conformità del piano di sviluppo è necessario disciplinare un procedimento di revoca;
9. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;
10. la condizione posta nel parere del Consiglio delle Autonomie locali, stante la ripartizione legislativa delle competenze, può essere accolta solo promuovendo forme di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e pertanto il testo del regolamento non necessita di adeguamento;
Si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.