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Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 5
- Criteri e modalità di controllo (articolo 5, comma 8, lettere h) l.r. 80/2012 )
1. L’Ente effettua il controllo sull’attuazione del piano.
2. Qualora l’assegnatario non provveda all’avvio della rimessa a coltura entro centottanta giorni dall’assegnazione oppure non provveda alla utilizzazione dei terreni secondo il piano approvato dall’Ente, il comune, anche a seguito del controllo di cui al comma 1, o su istanza dell’Ente, del proprietario o di altri soggetti interessati all’assegnazione, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, revoca l’assegnazione. La revoca è comunicata all’Ente.
3. Nel caso di assegnazione all’imprenditore agricolo professionale a titolo provvisorio, ai sensi dell’articolo 3 lettere a) e b), la mancata realizzazione dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica, determina la revoca dell’assegnazione da parte del comune, su istanza dell’Ente. La revoca è comunicata all’Ente.
4. Il termine di centottanta giorni per la messa a coltura può essere prorogato previa autorizzazione dell’Ente sulla base di documentate motivazioni.
5. Il proprietario o il titolare di altri diritti reali comunicano al comune l’eventuale mancato pagamento del canone da parte dell’assegnatario del terreno.
6. Il comune notifica all’assegnatario del terreno di effettuare il pagamento del canone entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Il mancato adempimento entro il termine determina la revoca dell’assegnazione. La revoca è comunicata all’Ente.
7. I terreni per cui è stata revocata l’assegnazione rientrano nella disponibilità della banca della terra e possono essere assegnati ad altri beneficiari con le modalità di cui agli articoli 2 e 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.