Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014
Art. 8
- Classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria
1. La classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande comunicazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Secondo quanto previsto nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1 di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 ), le strade urbane di quartiere e le strade locali, di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto ricadono nella classificazione dell’area di appartenenza.
Note del Redattore:
Le parole “
classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.