Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014
Art. 6
- Individuazione delle zone in classe V e VI
1. La classificazione delle aree nelle classi V e VI è effettuata tenendo conto delle destinazioni industriali e produttive previste negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 e sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.
2. Nel caso di aree industriali già esistenti, ai fini della loro classificazione in classe VI, è consentita la sola presenza di unità immobiliari ad uso abitativo connesse con l’attività produttiva quali, in particolare, l’alloggio del custode o del titolare dell’attività.
3. Al fine del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 , nelle aree adiacenti a quelle classificate in classe VI sono individuate zone di interposizione classificate in classe V per una fascia di ampiezza non inferiore a 100 metri, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3.
Note del Redattore:
Le parole “
classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.