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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 4
- Presentazione delle domande
1. La domanda di assegnazione del cane guida, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzazione di un modulo predisposto dalla Scuola, contiene, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni concernenti la persona e utili per orientare l’addestramento del cane guida alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Possono presentare domanda anche i soggetti con età superiore a sedici anni sottoscritta dall’esercente la potestà e con età superiore a sessantasei anni, fermo restando i limiti per l’assegnazione del cane ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione di invalidità;
b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.
4. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 3 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera b) da meno di sei mesi.
5. In caso di inabilità alla guida ovvero di decesso del cane già assegnato, il richiedente deve allegare alla nuova domanda di assegnazione la relativa certificazione redatta da un medico veterinario, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3.
6. La Scuola, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 23 dicembre 1978, segnala al comune di residenza del richiedente l’avvenuta presentazione della domanda ed invita lo stesso comune a comunicare alla Scuola, entro trenta giorni, eventuali cause ostative all’assegnazione del cane guida.(9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 4.

6 bis. In mancanza della comunicazione di cui al comma 6, la Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'articolo 5. (10)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 4.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.