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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 3
- Requisiti generali per l’assegnazione del cane guida
1. Per accedere all’assegnazione di un cane addestrato alla guida, è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio italiano;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero possesso dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 Sito esternodella legge n. 138 del 03/04/2001 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di età può essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all' articolo 6.;(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 3.

e) assenza di minorazioni psico-fisiche incompatibili con l’uso del cane guida;
f) capacità di orientamento e mobilità;
g) frequenza con esito favorevole del corso di istruzione di cui all’articolo 10.
1 bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'articolo 4. (8)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 3.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.