Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 10 bis
Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali (22)
1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data. (57)
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile. (58)
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.