Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’
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Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 433 del 10 giugno 2013;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 luglio 2013;
Visto il parere favorevole espresso da Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 599;
Considerato quanto segue:
1. è necessario creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l’individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
2. è necessario creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;
3. è opportuno procedere alla ridefinizione delle caratteristiche dei servizi educativi a partire dalla nuova classificazione del nomenclatore interregionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e introdurre strumenti capaci di orientare, supportare e verificare la qualità, nonché ridefinire gli standard strutturali e le modalità di funzionamento dei servizi stessi;
4. è necessario individuare le diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dei servizi e le relative funzioni, nonché definire i titoli di studio che meglio rispondono all’esigenza di qualificazione personale;
5. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell’infanzia, individuare contesti di sperimentazione, di partecipazione e progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni;
6. è necessario prevedere per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi un termine di sessanta giorni al fine di consentire un’adeguata valutazione dei contenuti del progetto pedagogico e del progetto educativo;
7. di accogliere le raccomandazioni della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;
Approva il presente regolamento
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.