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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

TITOLO I
- Oggetto e disposizioni generali
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi educativi.
CAPO II
- Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi
Art. 2
- Classificazione dei servizi
1. I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:
a) nido d’infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
1) spazio gioco;
2) centro per bambini e famiglie;
3) servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata. (40)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 1.

Art. 3
- Forme di gestione dei servizi
1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati; (42)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.

c) titolarità e gestione privata.
1 bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5. (43)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.

Art. 4
- Partecipazione delle famiglie
1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi. (44)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 3.

Art. 5
- Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio
1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l’azione educativa. (45)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 4.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
a) l’assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, l’organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
Art. 6
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. (46)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
b) elaborazione,(48)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
d) aggiornamento e formazione del personale;
e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

Art. 7
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali
1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell’elaborazione di atti regolamentari del comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell’innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;(49)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell’attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell’infanzia.
l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza; (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi. (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio. (51)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

Art. 8
- Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale. (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
a) supportano le Conferenze zonali (21)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 1.

nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio; (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia;(53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

c) definiscono principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l’infanzia di cui all’articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale. (54)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all’anno. (55)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

Art. 9
- Funzioni delle aziende unità sanitarie locali
1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della Sito esternolegge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
a) realizzano attività di informazione, formazione (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 8.

e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b) contribuiscono all’elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l’azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l’adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.
Art. 10
- Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari
1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Nell’adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all’equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
Art. 10 bis
Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali (22)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 2.

1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data. (57)

Comma così sostituta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile. (58)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.
CAPO III
- Personale
Art. 11
- Personale dei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l’attuazione del progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell’arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. Alle attività di progettazione, (59)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.

programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all' 8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale. (60)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.

Art. 12
- Formazione
1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell’ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione (61)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.

rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue. (62)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali (23)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 3.

promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.
Art. 13
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.
3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
Art. 14
- Titoli di studio del personale ausiliario
1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l’obbligo scolastico.
2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all’articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa. (63)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.

2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice. (63)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.

Art. 15
- Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico (25)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5.

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.
Art. 16
- Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento
1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
CAPO IV
- Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie
Art. 17
- Carta dei servizi
1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
a) principi fondamentali che presiedono all’erogazione dei servizi;
b) criteri di riferimento per l’accesso ai servizi;
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio.
Art. 18
- Elenco comunale degli educatori
1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all’articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.
3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 possono promuovere (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 13.

corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.
CAPO V
- Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi
Art. 19
- Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all’articolo 7. (66)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

5. L’area esterna di cui all’articolo 20 è adiacente all’edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini segnalati e (67)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l’utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d’uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell’utilizzo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.
Art. 20
- Caratteristiche degli spazi esterni
1. L’area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l’orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.
2. L’area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l’esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.
3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 3.

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.