Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 33
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l’apertura per almeno tre mesi continuativi (30).
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (16) (18)
4. Nello spazio gioco possono essere somministrate la colazione e la merenda, (31) non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 34
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è (6) calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:
a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.