Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
CAPO IV
- Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie
Art. 17
- Carta dei servizi
1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
a) principi fondamentali che presiedono all’erogazione dei servizi;
b) criteri di riferimento per l’accesso ai servizi;
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio.
Art. 18
- Elenco comunale degli educatori
1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all’articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.
3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 possono promuovere (65) corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.