Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 9
- Funzioni delle aziende unità sanitarie locali
1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
a) realizzano attività di informazione, formazione (56) e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b) contribuiscono all’elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l’azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l’adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.