Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 6
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. (46) le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio. (47)
3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
d) aggiornamento e formazione del personale;
e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo. (47)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.