Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 57
- Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni
1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell’area esterna, come previsto all’articolo 20, comma 2, provvedono all’adeguamento dell’area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.
2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:
a) articolo 14, comma 8;
b) articolo 18, comma 7;
c) articolo 22, comma 7.
3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all’articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l’autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all’articolo 19, comma 3.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.