Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 56
- Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati
1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall’anno educativo 2014/2015.
2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.