Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 49
- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l’autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
3. L’accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.