Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 45
- Disposizioni di carattere organizzativo
1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1. (10)
4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.