Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 42
- Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un’abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. (90)
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l’iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi. (15)
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7, favorisce un’interazione con gli altri servizi educativi e promuove l’aggiornamento professionale degli educatori. (90)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.