Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 41
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. (7) Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.