Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 31
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono (81) rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (28) sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.