Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 27
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia ed è (5) calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell’arco della giornata.
3. I comuni stabiliscono l’adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell’età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte. (78)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.