Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 26
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d’infanzia prevede l’apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
2. L’orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino deve frequentare il nido d’infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci. (75)
2 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (15) (18)
3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore. (76)
3 bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all’esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. (77)
4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all’interno della struttura. (76)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.