Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 25
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d’infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (72) può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3, sentita l’azienda USL di riferimento.(73)
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (74)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.