Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 2
- Classificazione dei servizi
1. I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:
a) nido d’infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
1) spazio gioco;
2) centro per bambini e famiglie;
3) servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata. (40)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.