Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 14
- Titoli di studio del personale ausiliario
1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l’obbligo scolastico.
2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all’articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa. (63)
2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice. (63)
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.