Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 12
- Formazione
1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell’ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione (61) rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue. (62)
3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali (23) promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.