Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 10
- Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari
1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Nell’adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all’equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.