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Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013

Art. 6
- Tipologia del sostegno finanziario
1. I soggetti del terzo settore erogano il sostegno finanziario entro il termine di trenta giorni dall’esito positivo della valutazione di cui all’articolo 5.
2. L’importo massimo erogabile a ciascun beneficiario è pari ad euro 3.000,00.
3. E’ esclusa la richiesta di garanzie sotto qualsiasi forma e non sono dovute spese di istruttoria né interessi sulla somma erogata.
4. La restituzione avviene in forma rateale, entro un termine massimo di 36 mesi, secondo le specifiche modalità previste dal progetto di inclusione sociale.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.