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Regolamento 8 aprile 2013, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 17 aprile 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera e);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2012;


Visti i pareri della competente struttura, di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 15 novembre 2010, n 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2013, n. 10;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, della seconda e della sesta Commissione consiliare nella seduta congiunta del 7 febbraio 2013;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 gennaio 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2013, n. 198;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 99/1992 , si rende opportuno modificare il regolamento emanato con il d.p.g.r. 14/R/2004 al fine d’introdurre ulteriori disposizioni contenenti limiti e condizioni di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura volte a eliminare o minimizzare i possibili impatti sui territori interessati con particolare riferimento agli impatti odorigeni;


2. Si ritiene opportuno introdurre una disciplina specifica che tuteli i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), prevedendo una limitazione della superficie autorizzabile per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 1), Sito esternodel d.lgs. 99/1992 , che consenta di conciliare tali attività con l’eccezionalità culturale e naturalistica di tali luoghi;


3. E’ inoltre opportuno stabilire una disciplina transitoria al fine di rinviare l’applicazione delle disposizioni tecniche introdotte alle domande di autorizzazione o rinnovo presentate successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento;


4. Di non poter accogliere le richieste di modifica contenute nel parere della seconda e della sesta commissione consiliare poiché il presente regolamento ha ad oggetto modifiche puntuali di natura tecnica al d.p.g.r. 14/R/2004, volte a porre rimedio a singole problematiche che si sono manifestate durante la sua applicazione, mentre invece le modifiche richieste nel sopra citato parere presuppongono e comportano una rivisitazione della materia che non può che essere oggetto della revisione organica del regolamento di cui si tratta, che le stesse commissioni consiliari raccomandano di effettuare.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Dopo l'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”), è inserito il seguente:
“Art. 9 bis - Limiti e condizioni per l’utilizzazione dei fanghi
1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli è consentito a condizione che sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal Sito esternod.lgs.99/1992 e delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale vigenti e che non arrechi pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II Sito esternodella parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le modalità tecniche utilizzate per lo spandimento dei fanghi di depurazione assicurano l’uniforme distribuzione dei fanghi medesimi sulla superficie di terreno interessata.
3. Ai fini di cui al comma 2, sui terreni con pendenze inferiori al 15 per cento è fatto obbligo di utilizzare, nel rispetto della sicurezza degli operatori, carri spandiletame, ogniqualvolta il contenuto di sostanza secca dei fanghi ne renda tecnicamente possibile l’utilizzo.
4. Nel caso in cui i fanghi siano utilizzati mediante iniezione diretta nel suolo, la stessa è effettuata tra i 20 e i 40 centimetri di profondità dalla superficie di terreno interessata.
5. L’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, qualunque sia la tecnica impiegata, è effettuata con
modalità che, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, garantiscano l’incorporazione nel suolo dei fanghi e limitino il ruscellamento e la diffusione di odori sgradevoli.
6. All’interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la superficie autorizzata per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 1), Sito esternodel d.lgs. 99/1992 , non può superare il 3 per cento della superficie del sito medesimo ricadente nel territorio di ciascun comune.”
.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:
“2 bis. L’accumulo dei fanghi sui terreni agricoli è consentito solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni strettamente connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi.”
.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:
“2 ter. Nei casi in cui è consentito l’accumulo, i fanghi sono interrati mediante aratura durante le operazioni di spandimento, o immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le ore ventiquattro del medesimo giorno in cui è stato effettuato lo scarico al suolo.”
.
Art. 3
- Modifica dell’allegato 4c del d.p.g.r. 14/R/2004
1. Al punto 4
“modalità di spandimento”
dell’allegato 4c del d.p.g.r. 14/R/2004 la parola
“erpicatura”
è soppressa.
Art. 4
- Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle richieste di autorizzazione o di rinnovo già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.