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Regolamento 8 aprile 2013, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 17 aprile 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera e);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2012;


Visti i pareri della competente struttura, di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 15 novembre 2010, n 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2013, n. 10;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, della seconda e della sesta Commissione consiliare nella seduta congiunta del 7 febbraio 2013;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 gennaio 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2013, n. 198;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 99/1992 , si rende opportuno modificare il regolamento emanato con il d.p.g.r. 14/R/2004 al fine d’introdurre ulteriori disposizioni contenenti limiti e condizioni di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura volte a eliminare o minimizzare i possibili impatti sui territori interessati con particolare riferimento agli impatti odorigeni;


2. Si ritiene opportuno introdurre una disciplina specifica che tuteli i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), prevedendo una limitazione della superficie autorizzabile per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 1), Sito esternodel d.lgs. 99/1992 , che consenta di conciliare tali attività con l’eccezionalità culturale e naturalistica di tali luoghi;


3. E’ inoltre opportuno stabilire una disciplina transitoria al fine di rinviare l’applicazione delle disposizioni tecniche introdotte alle domande di autorizzazione o rinnovo presentate successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento;


4. Di non poter accogliere le richieste di modifica contenute nel parere della seconda e della sesta commissione consiliare poiché il presente regolamento ha ad oggetto modifiche puntuali di natura tecnica al d.p.g.r. 14/R/2004, volte a porre rimedio a singole problematiche che si sono manifestate durante la sua applicazione, mentre invece le modifiche richieste nel sopra citato parere presuppongono e comportano una rivisitazione della materia che non può che essere oggetto della revisione organica del regolamento di cui si tratta, che le stesse commissioni consiliari raccomandano di effettuare.


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.