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Regolamento 8 aprile 2013, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 17 aprile 2013

Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:
“2 bis. L’accumulo dei fanghi sui terreni agricoli è consentito solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni strettamente connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi.”
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2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:
“2 ter. Nei casi in cui è consentito l’accumulo, i fanghi sono interrati mediante aratura durante le operazioni di spandimento, o immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le ore ventiquattro del medesimo giorno in cui è stato effettuato lo scarico al suolo.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.