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Regolamento 24 luglio 2012, n. 43/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”)

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 4
1. Dopo l’articolo 17 bis del d.p.g.r. 22/R/2011 è inserito il seguente:
“Art. 17 ter - Tipologie di intervento
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni degli interventi assoggettati ad autorizzazione all’esercizio cinematografico nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale rientri tra le medie e grandi multisala:
a) realizzazione: costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell’area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;
b) trasformazione: modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
c) adattamento: adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all'esercizio dell'attività cinematografica;
d) ampliamento: aumento del numero dei posti di un esercizio cinematografico in attività;
e) trasferimento: spostamento di posti cinema all’interno della stessa provincia.
2. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è inoltre richiesta, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 bis della l.r. 21/2010, per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o siano ubicate entro un raggio di cento metri o comunque configuranti una medesima struttura;
b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi. Tale condizione si applica anche alle imprese individuali.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.