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Regolamento 23 luglio 2012, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura) - Pesca del corallo rosso.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);


Visto il parere con il quale la Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, nella seduta del 5 aprile 2012, ha espresso il proprio parere circa l’opportunità di disporre la limitazione temporanea della raccolta del corallo rosso nelle acque regionali;


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 17 maggio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 471 del 28 maggio 2012;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2012, con la richiesta di alcune integrazioni;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2012, n. 636;


Considerato quanto segue


1. allo stato attuale la pesca del corallo è effettuata dagli operatori previo ottenimento della licenza di pesca professionale subacquea e dell’autorizzazione specifica per il corallo rosso.


2. come emerge da studi scientifici condotti dall’Università degli studi di Pisa, Dipartimento di biologia i banchi di corallo rosso (Corallium rubrum) presenti nel mare della Regione Toscana hanno subito negli anni un eccessivo sfruttamento che ne ha ridotto sensibilmente l’abbondanza e la loro distribuzione spaziale. In molte aree, a profondità minori, i banchi di corallo mostrano un leggero recupero, però, in considerazione del loro lento sviluppo si ritiene necessario, attraverso limitazioni del prelievo, regolamentarne la pesca al fine di garantire la sostenibilità della risorsa nei fondali del mare toscano;


3. al fine di consentire il corretto sfruttamento della risorsa corallo rosso è necessario, quindi, realizzare azioni di monitoraggio e di studio volte a rilevare la consistenza dello stesso;


4. per salvaguardare la risorsa attualmente esistente, in attesa dell’acquisizione dei dati ottenuti mediante attività di monitoraggio e di studio, occorre individuare misure restrittive riguardanti sia le tecniche di raccolta del corallo rosso che la sospensione della stessa raccolta, fino all’acquisizione ed elaborazione dei risultati delle suddette attività di monitoraggio e di studio. Tutto ciò nel rispetto dell’approccio precauzionale che caratterizza la definizione delle norme comunitarie in materia di pesca e tenendo conto degli indirizzi della FAO con la Recommendation 35/2011/2 (On the exploitation of red coral in the GFCM Competence Area);


5. al fine di favorire il perseguimento della riduzione del prelievo del corallo rosso si prevedono tempi ridotti per l’entrata in vigore del presente regolamento;


6. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2013, nei compartimenti marittimi della Toscana, è disposta la sospensione della raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum).
2. Dal 1° gennaio 2014 la raccolta del corallo avviene con le modalità dell’articolo 2.
Art. 2
- Modalità di raccolta del corallo rosso (articolo 14, comma 1, lettera b), punto 3) della l.r. 66/2005 )
1. La raccolta del corallo rosso da parte dei soggetti autorizzati può essere esercitata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’attività di pesca del corallo rosso nel mare antistante la Regione Toscana è vietata entro il limite di 60 metri di profondità;
b) è vietato il prelievo di rami di corallo rosso che abbiano un diametro alla base inferiore di 8 millimetri. E’ consentita la presenza, nel pescato complessivo, del solo 5 per cento (in peso) di rami inferiori a tale diametro;
c) il prelievo può essere effettuato solo manualmente per mezzo di piccozze o malepeggio;
d) sulle imbarcazioni in appoggio ai pescatori professionali è sempre vietato detenere a bordo qualsiasi strumento destinato all’ispezione a distanza dei fondali come il remotely operated vehicle (ROV).
Art. 3
- Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento è effettuata tenendo conto di quanto disposto all’articolo 20 della legge regionale 7 dicembre 2005, n.66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura).
2. Le sanzioni sono applicate secondo le modalità previste all’articolo 21 della l.r. 66/2005 .
Art. 4
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.