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Regolamento 23 luglio 2012, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura) - Pesca del corallo rosso.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 2
- Modalità di raccolta del corallo rosso (articolo 14, comma 1, lettera b), punto 3) della l.r. 66/2005 )
1. La raccolta del corallo rosso da parte dei soggetti autorizzati può essere esercitata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’attività di pesca del corallo rosso nel mare antistante la Regione Toscana è vietata entro il limite di 60 metri di profondità;
b) è vietato il prelievo di rami di corallo rosso che abbiano un diametro alla base inferiore di 8 millimetri. E’ consentita la presenza, nel pescato complessivo, del solo 5 per cento (in peso) di rami inferiori a tale diametro;
c) il prelievo può essere effettuato solo manualmente per mezzo di piccozze o malepeggio;
d) sulle imbarcazioni in appoggio ai pescatori professionali è sempre vietato detenere a bordo qualsiasi strumento destinato all’ispezione a distanza dei fondali come il remotely operated vehicle (ROV).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.