Regolamento 15 maggio 2012, n. 20/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di accreditamento dei nidi domiciliari
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 18 maggio 2012
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’
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Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli 4 e 32;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 marzo 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 aprile 2012;
Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 aprile 2012;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 366;
Considerato quanto segue:
1. il d.p.g.r. 47/R/2003 ad oggi non consente che i nidi domiciliari possano essere accreditati;
2. la non accreditabilità impedisce ai servizi educativi in questione di accedere ai finanziamenti della Regione Toscana e non consente loro la possibilità di convenzionamento con i Comuni toscani;
3. il convenzionamento è condizione essenziale per far sì che i nidi domiciliari possano a tutti gli effetti essere parte del sistema integrato regionale;
4. la consistenza delle liste di attesa per la frequenza di servizi educativi a titolarità comunale spinge ad aumentare il più possibile l'offerta di servizi sul territorio, nell'ottica di ampliamento del sistema integrato, in modo che questi possano beneficiare degli strumenti messi a disposizione della Regione Toscana per il sostegno della domanda da parte delle famiglie;
5. il convenzionamento è inoltre alla base del funzionamento dei buoni servizio, strumenti di intervento utilizzati dalla Regione Toscana per sostenere il reddito delle famiglie che, collocandosi in lista di attesa per i nidi comunali, iscrivono i propri figli presso servizi educativi per la prima infanzia a titolarità privata;
si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.