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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


La Giunta regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare l’articolo 76 undecies;


Vista la legge regionale 22 maggio 2001, n.25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario); (2)

Visto inserito con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 22.



Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 10 novembre 2011;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1001 del 21 novembre 2011;


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 dicembre 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 , comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2011, n. 1236;


Considerato quanto segue:


1. a seguito della sentenza 29 novembre 2007, causa C-119/06 della Corte di Giustizia europea, la Regione Toscana ha ritenuto opportuno procedere ad un riordino dell’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza, mediante l’approvazione della legge regionale 30 dicembre 2010 n. 70 recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza, poi abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) che ora regola la materia (3)

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 22.

;


2. l’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) introdotto dalla legge regionale 70/2010 demanda al regolamento la disciplina dell’elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei comitati della Croce Rossa Italiana che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale e l’individuazione dei criteri per la formulazione dei budget da erogare ai soggetti del sistema;


3. è opportuno procedere ad una puntuale definizione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza anche per individuare con maggior precisione l’ambito di applicazione della presente normativa;


4. è opportuno individuare requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire un servizio di emergenza urgenza sicuro, capillare, efficace ed efficiente e che dia garanzia di continuità ventiquattro ore al giorno su tutto il territorio regionale;


5. è opportuno che la Giunta regionale individui il fabbisogno economico complessivo da destinare al trasporto sanitario di emergenza urgenza sulla base del budget complessivo relativo ai servizi che si intendono erogare, calcolato tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente e dei costi dei servizi medesimi;


6. è necessario procedere all’istituzione dell’elenco attraverso la ricognizione delle associazioni e dei comitati della Croce rossa che già svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;


7. è opportuno prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di favorire il tempestivo avvio della nuova organizzazione del sistema di emergenza urgenza;


8. di accogliere il parere della IV Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Approva il presente regolamento:


CAPO I
- Trasporto sanitario di emergenza-urgenza
Art. 1
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), disciplina in particolare:
a) i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/05 ;
b) le modalità di aggiornamento dell’elenco regionale, per quanto concerne l’iscrizione, la modifica e la cancellazione;
c) le modalità e le procedure per lo svolgimento del la verifica periodica di cui all’articolo 76 quinquies, comma 4 della l.r. 40/2005 ;
d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all’articolo 76 novies della l.r. 40/05 .
Art. 2
- Ambito di applicazione (articolo 76 quater della l.r. 40/2005 )
1. Con riferimento a quanto disciplinato dall’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 , sono oggetto di applicazione del presente regolamento le attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza riferite:
a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 quater, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005 , sia primari, trasporti dal luogo dell’evento al presidio ospedaliero, sia secondari, trasporti inter ed intra-ospedalieri, effettuati tramite autoambulanze con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato per le attività connesse all’assistenza sanitaria, secondo quanto previsto della disciplina vigente, gestiti dalla centrale operativa territorialmente competente con codice colore di gravità dell’evento stabilito dalla centrale operativa medesima mediante l’utilizzo di codifiche e terminologie standard sottoposte a periodiche revisioni;
b) ai servizi di trasporto sanitario previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 76 quater, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005 , ossia a quei trasporti che il servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, ivi compresi a quelli di pazienti fra presidi ospedalieri ed a quelli per dimissione dai presidi ospedalieri medesimi, purché ne sia stata certificata dal medico della struttura ospedaliera, in relazione alle specifiche condizioni cliniche del paziente, la necessità di effettuare tali tipi di trasporto tramite autoambulanza, garantendo l’assistenza sanitaria durante il tragitto;
c) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 quater, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
1. il medico abbia certificato la necessità di utilizzo dell’autoambulanza del sistema sanitario;
2. il medico abbia certificato la necessità di fornire nel corso dell’intero tragitto l’assistenza sanitaria tramite il personale di cui alla lettera a), al fine di non interrompere un percorso assistenziale-terapeutico già stabilito ed intrapreso da altro personale sanitario che abbia interagito con il paziente e ne abbia opportunamente stabilito anche le successive necessità cliniche ovvero sia necessario garantire un immediato intervento salvavita in relazione ai collegamenti radiotelefonici esistenti con la centrale operativa territorialmente competente.
CAPO II
- Elenco regionale
Art. 3
- Iscrizione nell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera a) della l.r. 40/2005 )
1. All’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della lr. 40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 23.

ed i comitati della Croce Rossa Italiana (CRI) che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all’allegato A al presente regolamento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attività di promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto socio-sanitario toscano.
Art. 4
- Modalità di iscrizione nell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, di cui all’articolo 3, che intendono iscriversi nell’elenco regionale presentano apposita istanza alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito atto dal dirigente della competente struttura regionale.
2. L’istanza di cui al comma 1 contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, nonché il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 .
3. Il provvedimento di inserimento nell’elenco regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.
Art. 5
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell’elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unità sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 entro dieci giorni dall’avvenuta variazione.
Art. 6
- Cancellazione dall’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono cancellati dall’elenco regionale nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato;
b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle verificate effettuate dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 24.

.
2. Il provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale è pubblicato sul BURT ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.
3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall’elenco regionale comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso.
Art. 7
- Pubblicità dell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. L’elenco regionale è pubblicato sul BURT con periodicità annuale.
2. L’elenco regionale di cui al comma 1 è trasmesso alle aziende sanitarie per una verifica periodica della presenza nell’elenco medesimo delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI operanti nel territorio di riferimento.
Art. 8
1. L’attività di verifica circa la presenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 3 è esercitata dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

.
2. La Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

effettua d’ufficio, quando lo ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque almeno una volta ogni due anni.
3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

ne dà comunicazione al soggetto interessato, all’azienda unità sanitaria locale interessata ed alla competente struttura regionale.
4. Nel caso di verifica di carenza di uno o più requisiti di cui all’articolo 3, la Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

redige un verbale, previo contraddittorio con il soggetto interessato, con l’indicazione delle irregolarità e del termine perentorio per l’adeguamento. Se entro tale termine permane la carenza già verificata, la Commissione di vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unità sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede alla cancellazione dall’elenco regionale.
CAPO III
- Sistema budgetario
Art. 9
- Criteri per la formulazione del budget (articolo 76 undecies, comma 1 lettera d) della l.r. 40/2005 )
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente, nell’ambito del fondo sanitario di cui all’articolo 25 della l.r. 40/2005 , il fabbisogno economico per l’attività di trasporto sanitario individuando un budget complessivo relativo alla quantità e qualità dei servizi di trasporto di emergenza urgenza da erogare nell’anno successivo tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, di cui all’articolo 76 septies della l.r. 40/2005 , per la programmazione aziendale e per l’elaborazione dei piani annuali attuativi ed operativi locali. Nelle more della definizione di costi del servizio uniformi ed appropriati, il budget è costruito utilizzando come parametri per la rilevazione dei costi i dati relativi alla spesa sostenuta per l’erogazione dei diversi livelli di attività di cui all’articolo 2 calcolata sulla base dei relativi indici di accesso storici nell’intero territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce la ripartizione delle risorse complessive di cui al comma 1 fra le aziende sanitarie sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, del fabbisogno sanitario calcolato sulla base degli indici di accesso storici dei vari livelli di attività e tenendo conto di specifici indici di correzione relativi alle caratteristiche geografiche, alle caratteristiche della popolazione assistita ed alla distribuzione dei presidi sanitari nel territorio di riferimento.
3. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2, l’attività di monitoraggio effettuata attraverso i comitati di coordinamento di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 nonché i controlli di gestione delle aziende sanitarie, sono finalizzati alla rilevazione degli effettivi costi dei trasporti.
4. I comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 , definiscono i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del sistema da parte delle aziende sanitarie sulla base della programmazione operativa stabilita dal piano annuale attuativo ed operativo locale, elaborato tenuto conto delle necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget.
5. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale permanente, adotta apposite linee guida per favorire l’uniforme applicazione fra tutti i soggetti del sistema e sull’intero territorio del sistema budgetario, in modo da favorire il conseguimento di obiettivi comuni, l’appropriatezza degli interventi e l’ottimizzazione ed il rispetto del budget assegnato.
6. I soggetti del sistema provvedono ad alimentare un apposito flusso informativo tale da garantire alle aziende la tenuta di un sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione al fine di monitorare costantemente il livello di attuazione del budget e valutare l’esigenza di azioni correttive.
7. Per il primo anno di applicazione le assegnazioni delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le ripartizioni attuate nell’anno precedente.
CAPO IV
- Norme di prima applicazione
Art. 10
- Ricognizione delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI ed istituzione dell’elenco regionale (articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 )
1. Al fine di costituire l’elenco regionale, di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 , la competente struttura regionale effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale.
2. Al fine di effettuare la ricognizione delle associazioni di cui al comma 1 il dirigente della competente struttura regionale approva la modulistica necessaria alla trasmissione da parte delle associazioni dell’assenso per l’iscrizione nell’elenco regionale.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della modulistica di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 che intendono iscrivere la propria associazione nell’elenco regionale, inoltrano apposita dichiarazione d’assenso alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica di cui al comma 2. Alla dichiarazione è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
4. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui la comma 3, provvede ad istituire l’elenco regionale.
5. La competente struttura regionale promuove la stipulazione di specifico accordo con il Comitato regionale toscano della CRI per inserire nell’elenco regionale i comitati del medesimo ente.
6. L’immissione nell’elenco regionale comporta l’inserimento delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI nel sistema toscano territoriale di soccorso.
CAPO V
- Entrata in vigore
Art. 11
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
Allegato A
Requisiti strutturali
Per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 è necessario il possesso dei seguenti requisiti strutturali:
1. Locali per il soggiorno ed il riposo del personale.
2. Servizi igienici e per l’igiene personale.
3. Specifico spazio per lo stoccaggio dei presidi e dei materiali di dotazione, nonché frigorifero e armadio dotato di chiusura a chiave per la conservazione dei farmaci, ove previsto il loro utilizzo.
4. Apposito spazio per il parcheggio dei mezzi.
5. Qualora l’organizzazione sia sede di un punto di primo soccorso anche i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 507/2007.
Requisiti tecnologici
Per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 è necessario il possesso dei seguenti requisiti tecnologici:
1. Una funzione di “ricezione” presso la sede dell’organizzazione dotata di linea telefonica al fine di garantire un costante collegamento con la Centrale Operativa. L’operatività della funzione di ricezione si sostanzia nella prontezza operativa garantita dall’organizzazione medesima.
2. Un collegamento informatico alla rete internet e la presenza di una linea fax.
3. La disponibilità di mezzi idonei autorizzati al trasporto sanitario ai sensi della l.r. 83/2019 (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 26.

, direttamente od attraverso la rete associativa di appartenenza. Ciascuna organizzazione dovrà fornire l’elenco dei mezzi di soccorso, della tipologia, targa e data di immatricolazione.
4. Presenza in ogni autoambulanza di almeno una doppia via di comunicazione (radio e telefonia) con la Centrale Operativa. Nel caso in cui l’equipaggio si trovi all’esterno del mezzo dovrà essere prevista un’ulteriore modalità di comunicazione (radio portatile o telefono cellulare), secondo protocolli definiti di concerto con la Centrale Operativa.
Requisiti organizzativi
Per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 è necessario il possesso dei seguenti requisiti organizzativi:
1. Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 26.

o appartenenza al Comitato regionale della Croce Rossa Italiana.
2. Utilizzo prevalente dell’attività volontaria nello svolgimento dell’ attività di trasporto sanitario.
3. Soggetto in grado di assicurare la continuità del servizio attraverso l’appartenenza ad una rete associativa operante nell’emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento.(1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R, art. 1.

4. Aggiornamento costante, tramite la rete associativa di appartenenza, dell’albo dei soccorritori di livello base, di livello avanzato e dei soccorritori formatori. L’albo deve essere consultabile dalla centrale operativa competente per territorio.
5. Realizzazione in proprio oppure attraverso la rete associativa di appartenenza, e comunque secondo quanto stabilito dalla l.r. 83/2019 (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 26.

, di percorsi formativi tali da consentire la certificazione di nuovi soccorritori necessari per garantire la continuità del servizio.
6. Individuazione di un referente operativo dell’associazione immediatamente reperibile, per motivi di urgenza, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, da comunicare alla centrale operativa.
7. Registrazione ed archiviazione dei dati di competenza dell’organizzazione in relazione alle normative vigenti
8. Presenza di una procedura atta ad assicurare la compilazione della modulistica definita a livello regionale anche in relazione al debito informativo previsto dal decreto del 17 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Istituzione del sistema Informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza urgenza).
9. Copertura assicurativa per responsabilità civile per danni agli operatori ed a terzi – compresi i trasportati – derivante sia dalla circolazione degli automezzi che dallo svolgimento dell’attività di soccorso.
10. Presenza di una procedura atta ad assicurare il rispetto delle normative vigenti relative alla privacy ed alla sicurezza.
11. Presenza di una procedura relativa alle operazioni di lavaggio e di disinfezione del materiale eventualmente contaminato da liquidi e /o materiale biologico, nonché alla sanificazione dei mezzi di servizio, qualora necessaria.
12. Presenza di procedure di verifica, manutenzione preventiva e correttiva per il mantenimento in piena efficienza del parco autoambulanze e del materiale sanitario ed elettromedicale installato sulle stesse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.