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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


La Giunta regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare l’articolo 76 undecies;


Vista la legge regionale 22 maggio 2001, n.25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario); (2)

Visto inserito con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 22.



Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 10 novembre 2011;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1001 del 21 novembre 2011;


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 dicembre 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 , comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2011, n. 1236;


Considerato quanto segue:


1. a seguito della sentenza 29 novembre 2007, causa C-119/06 della Corte di Giustizia europea, la Regione Toscana ha ritenuto opportuno procedere ad un riordino dell’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza, mediante l’approvazione della legge regionale 30 dicembre 2010 n. 70 recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza, poi abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) che ora regola la materia (3)

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 22.

;


2. l’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) introdotto dalla legge regionale 70/2010 demanda al regolamento la disciplina dell’elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei comitati della Croce Rossa Italiana che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale e l’individuazione dei criteri per la formulazione dei budget da erogare ai soggetti del sistema;


3. è opportuno procedere ad una puntuale definizione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza anche per individuare con maggior precisione l’ambito di applicazione della presente normativa;


4. è opportuno individuare requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire un servizio di emergenza urgenza sicuro, capillare, efficace ed efficiente e che dia garanzia di continuità ventiquattro ore al giorno su tutto il territorio regionale;


5. è opportuno che la Giunta regionale individui il fabbisogno economico complessivo da destinare al trasporto sanitario di emergenza urgenza sulla base del budget complessivo relativo ai servizi che si intendono erogare, calcolato tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente e dei costi dei servizi medesimi;


6. è necessario procedere all’istituzione dell’elenco attraverso la ricognizione delle associazioni e dei comitati della Croce rossa che già svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;


7. è opportuno prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di favorire il tempestivo avvio della nuova organizzazione del sistema di emergenza urgenza;


8. di accogliere il parere della IV Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.