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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 5
- Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art.12 l.r. 59/2009 )
1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell’allegato A.
2. Le strutture di cui all’articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l’assistenza di un medico veterinario in qualità di referente sanitario.(5)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.