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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 3
- Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009 )
1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell’animale adotta le seguenti misure:
a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l’animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) Sito esternodel Sito esternodecreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.