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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 2
- Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009 )
1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.
1 bis. E’ vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza. (4)

Comma aggiunto con d.p.g,r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art.2.

2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell’allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.