Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011
- VOCI
- Protezione della natura e dell’ambiente, fauna
- Tutela della salute
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1- Oggetto (art. 41 l.r. 59/2009)
Art. 2- Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009)
Art. 3- Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009)
Art. 4- Accertamento della pericolosità dell’animale (art. 9 l.r. 59/2009)
Art. 5- Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art.12 l.r. 59/2009)
Art. 6- Manifestazioni storico- culturali (art. 15 l.r. 59/2009)
Art. 7- Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009)
Art. 8- Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009)
Art. 9- Procedure di anagrafe canina (artt. 24-26 l.r. 59/2009)
Art. 10- Banca dati regionale (art. 25 l.r. 59/2009)
Art. 11- Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009)
Art. 12- Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009)
Art. 13- Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009)
Art. 14 - Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009)
Art. 15- Norma transitoria
Art. 16- Entrata in vigore
ALLEGATO A (6) - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA
ALLEGATO B - COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE E PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA
ALLEGATO C (7) (8) - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CANILI SANITARI E DEI CANILI RIFUGIO
ALLEGATO D - FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E DI RISANAMENTO DEI CANILI
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.