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Regolamento 18 luglio 2011, n. 29/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 20 luglio 2011

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) dopo le parole “
procedure negoziate,
” sono inserite le seguenti parole: “
fatta eccezione per gli incarichi di cui all’articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente:
2 bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l’invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l’articolo 34, commi 3, 4, e 5
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.