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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I- Musei ed ecomusei
Art. 1- Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 l.r. 21/2010 )
Art. 2- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 3- Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010 )
Art. 4- Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art.22 l.r. 21/2010 )
Art. 5- Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali
chudere cartella CAPO II- Rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale
chudere cartella SEZIONE I- Biblioteche e archivi
Art. 6- Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010 )
Art. 7- Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 l.r. 21/2010 )
Art. 8- Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010 )
chudere cartella SEZIONE II- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 9- Criteri per l’individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio (art. 25 comma 3 l.r. 21/2010 )
chudere cartella CAPO III- Istituzioni culturali
Art. 10- Modalità di presentazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
Art. 11- Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
chudere cartella CAPO IV- Sistema regionale dello spettacolo
chudere cartella SEZIONE I- Attività teatrali, musicali e coreutiche
Art. 12- Requisiti per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
Art. 13- Modalità e termini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
Art. 14- Modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 l.r. 21/2010 )
Art. 15- Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )
Art. 16- Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )
Art. 17- Promozione della cultura musicale (art. 46 l.r. 21/2010 )
chudere cartella SEZIONE I bis - Attività cinematografiche
Art. 17 bis - Tipologie strutturali
Art. 17 ter - Tipologie di intervento
Art. 17 quater - Requisiti tecnici minimi
Art. 17 quinquies - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 17 sexies - Contenuto della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 17 septies - Decadenza e proroga dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 17 octies - Trasferimento di titolarità o di gestione e chiusura per cessazione dell’attività
Art. 17 nonies - Indicatori regionali
chudere cartella CAPO V- Riviste toscane di cultura
Art. 18- Requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura (art. 53 comma 2, lett. s) l.r. 21/2010 )
chudere cartella CAPO VI- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 19- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e della attività culturali (art. 9 l.r. 21/2010 )
chudere cartella CAPO VII- Norme finali e transitorie
Art. 20- Norma transitoria
Allegato A - Organizzazione (art. 2 co. 4)
Allegato B - Collezioni (art. 2 co.5)
Allegato C - Comunicazione e rapporti con il territorio (art. 2 co.6)

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.