Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011
CAPO VII
- Norme finali e transitorie
Art. 20
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 3 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 10 comma 1 è stabilito in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .
3. In sede di prima applicazione, il requisito di cui all’articolo 10 comma 3 lettera c) è soddisfatto dalla presentazione della richiesta di verifica dell’interesse culturale per i beni di cui all’
articolo 10 comma 1 del d.lgs. 42/2004 .

4. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 13 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.