Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011
Art. 3
- Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010 )
1. L’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.(18)
2. Il settore regionale competente verifica la congruità e la completezza dell’istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all’articolo 4 l’emanazione del parere ai sensi dell’articolo 22 della l.r 21/2010 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.