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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 3
- Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010 )
1. L’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.(18)

Comma così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 4.

2. Il settore regionale competente verifica la congruità e la completezza dell’istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all’articolo 4 l’emanazione del parere ai sensi dell’articolo 22 della l.r 21/2010 .

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.