Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 35
Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (articolo 34, commi 2 e 5, lettera a) (56), l.r. 1/2009 )
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 , la struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2008 , competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:
a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.
3. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato dal direttore della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2008 . (57)
3 bis. Nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), l'accertamento di cui al comma 3 è comunicato al direttore della direzione competente alla proposta di nomina del commissario. (58)
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente dà atto di avere acquisito l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente allega alla comunicazione di cui ai commi 3 e 3 bis l'attestazione, rilasciata dal dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. (57)
5. Copia dell’atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extraimpiego per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 42.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 27 ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.