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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 28 undecies
Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità (articolo 20, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta. (10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1.

1 bis. Alle riunioni dell’OIV partecipa un dirigente dell’amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali. (14)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 3.

2. I componenti dell’OIV sono in possesso di:
a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell’organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.
3. Ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilità e a conflitto di interessi (130)

Parole soppresse con d.p.g.r. 24 luglio 2024, n. 27/R, art. 1.

.
4. Ai componenti dell’OIV spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili. (10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.