Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 43 bis
Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego (68)
1. Alle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e ai procedimenti di selezione in corso alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale')” si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
a) l’articolo 4, comma 4, previa comunicazione espressa ai candidati interessati;
b) l’articolo 4, comma 6 bis, previa comunicazione espressa ai candidati che, dalla data della comunicazione stessa, decorrono i termini per l’amministrazione per disporre l’esclusione dalla graduatoria dei candidati che rinunceranno per tre volte all’assunzione.
2. Alle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego e alle proposte di conferimento di incarichi a valenza interna, già presentate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 33/R/2010 vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
3. Restano efficaci le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 36 già effettuate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
4. La disposizione dell’articolo 39 bis si applica anche agli incarichi di verificazione già conferiti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.