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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 28 quinquies
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva la programmazione annuale con proiezione triennale della prestazione organizzativa, (124)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale. Con lo stesso atto la Giunta aggiorna, su parere vincolante dell'OIV, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 11.

.
2. Nella programmazione (124)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

della prestazione organizzativa sono definiti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, (41)

Parole inserite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 11.

gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del direttore generale, dell’avvocato generale e dei direttori. (13)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 2.

3. In coerenza con la programmazione (124)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.

della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione (12)

Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 2.

e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle aree.(125)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 16.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.